Una misura economica pensata per sostenere le famiglie e contrastare il progressivo abbandono dei piccoli centri della Sardegna si è trasformata in una controversia amministrativa. Al centro della vicenda c’è una famiglia della Gallura, composta da due genitori e un bambino di tre anni, che ha deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale per difendere il diritto a percepire il cosiddetto bonus spopolamento.
La questione riguarda l’assegno di natalità da 600 euro al mese, previsto dalla normativa regionale per incentivare la presenza di nuclei familiari con figli nei comuni meno popolosi dell’Isola.
Dopo aver ottenuto il beneficio, la famiglia si è trovata di fronte alla prospettiva di perderlo e, soprattutto, di dover restituire le somme già incassate. Una situazione che ha reso necessario l’intervento di un legale e l’avvio di un procedimento davanti al Tar.
La controversia potrebbe assumere una rilevanza più ampia, poiché l’interpretazione dei requisiti contestata nel ricorso potrebbe interessare anche altre famiglie sarde che hanno trasferito la propria residenza nei piccoli comuni dopo la nascita dei figli.
Il trasferimento nel piccolo comune e la richiesta dell’assegno
La vicenda ha avuto origine nel 2024, quando i due genitori hanno deciso di lasciare una cittadina gallurese per stabilirsi in un paese di circa 2mila abitanti.
Una scelta apparentemente coerente con le finalità della legge regionale del 9 marzo 2022, che ha introdotto interventi economici destinati a favorire la natalità e a contrastare lo spopolamento nei centri con popolazione non superiore a 5mila residenti.
La famiglia ha quindi avuto accesso al sostegno economico previsto dalla misura regionale, ricevendo i contributi mensili.
Nel 2025, però, è emerso un problema relativo all’interpretazione delle condizioni necessarie per ottenere l’incentivo. Secondo la posizione comunicata dagli uffici regionali, il contributo non avrebbe potuto essere riconosciuto nei casi in cui il trasferimento della residenza fosse avvenuto in un anno diverso da quello della nascita del bambino.
Nel caso della famiglia gallurese, dunque, il trasferimento effettuato nel 2024 sarebbe stato considerato incompatibile con il riconoscimento dell’agevolazione, dal momento che il figlio era nato precedentemente.
Il requisito contestato dall’avvocato Alberto Piccinnu
A rappresentare i genitori nel procedimento amministrativo è l’avvocato Alberto Piccinnu, che ha contestato la legittimità dell’interpretazione adottata dalla Regione.
Il punto centrale della controversia riguarda la presenza, o meno, nella normativa di una condizione temporale che imponga alle famiglie di trasferirsi nel piccolo comune esattamente nell’anno di nascita del figlio.
Secondo il legale, una simile limitazione non troverebbe riscontro nelle disposizioni legislative che disciplinano il beneficio.
«Il requisito della coincidenza con l’anno di nascita del minore non è presente nella legge né nel modulo di domanda», ha sostenuto Piccinnu.
È proprio su questa circostanza che si concentra il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
La contestazione riguarda quindi non soltanto la posizione della singola famiglia, ma anche il rapporto tra le condizioni stabilite dalla legge e i criteri applicati dagli uffici regionali nella gestione delle richieste.
Lo scambio di comunicazioni tra Comune e Regione
Prima dell’avvio della controversia giudiziaria, la questione è stata oggetto di un confronto amministrativo.
A partire da luglio 2025, il Comune nel quale risiede la famiglia e gli uffici regionali hanno avviato uno scambio di comunicazioni per chiarire la corretta applicazione delle disposizioni relative all’assegno di natalità.
La posizione espressa dalla Regione ha tuttavia determinato una situazione di incertezza per i beneficiari, esposti alla revoca del sostegno economico e alla possibile richiesta di restituzione degli importi percepiti.
Di fronte a questa prospettiva, i genitori hanno deciso di affidarsi all’assistenza legale e di presentare ricorso al Tar, sostenendo anche i costi economici legati all’iniziativa giudiziaria.
L’obiettivo è evitare la perdita del contributo e l’obbligo di restituire le mensilità già ricevute, ottenendo un chiarimento sulla legittimità del requisito applicato dagli uffici regionali.
Secondo indiscrezioni riferite alla vicenda, il ricorso avrebbe inoltre suscitato difficoltà e approfondimenti all’interno dell’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.
Possibile ripensamento della Regione sul bonus spopolamento
Un ulteriore sviluppo potrebbe arrivare proprio dall’amministrazione regionale.
Stando alle informazioni emerse, la Regione starebbe valutando un ripensamento della propria posizione in merito alle condizioni per il riconoscimento del contributo.
Nonostante questa possibilità, l’avvocato Piccinnu ritiene necessario proseguire il percorso giudiziario e ottenere una pronuncia del Tribunale amministrativo.
La richiesta di una decisione del Tar punta a chiarire la questione che ha determinato la controversia, con particolare riferimento alla presunta necessità di far coincidere l’anno di nascita del minore con quello del trasferimento della residenza.
Un eventuale chiarimento giudiziario potrebbe avere rilievo anche per l’applicazione della misura in situazioni analoghe, pur restando da verificare gli effetti concreti di una futura decisione.
Una controversia che potrebbe coinvolgere altre famiglie sarde
Il caso gallurese pone al centro dell’attenzione un aspetto importante delle politiche regionali contro lo spopolamento: la certezza dei requisiti necessari per accedere agli incentivi economici.
Il bonus natalità è stato concepito per incoraggiare le famiglie con bambini a vivere nei piccoli comuni, contribuendo a contrastare il calo demografico che interessa numerose comunità della Sardegna.
La controversia riguarda proprio una famiglia che ha scelto di trasferirsi in un centro con una popolazione ampiamente inferiore alla soglia dei 5mila abitanti prevista dalla misura.
Se l’interpretazione contestata dovesse essere applicata anche ad altri beneficiari nelle medesime condizioni, potrebbero emergere ulteriori casi di revoca dei contributi o di richiesta di restituzione delle somme.
La decisione del Tar potrebbe quindi contribuire a definire i criteri di accesso all’assegno di natalità, chiarendo se il trasferimento nei piccoli comuni debba necessariamente coincidere con l’anno di nascita del figlio.
Per il momento, la famiglia gallurese attende gli sviluppi del procedimento, mentre resta aperta la questione dell’applicazione delle disposizioni regionali e della tutela dei nuclei familiari che hanno già ottenuto il sostegno economico.
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