Il Decreto legge del 27 febbraio 2026, n. 25 – a seguito dell’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, oltre a ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile – in corso di conversione, istituisce, presso CONSAP S.p.A., il “Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali”, nel quale è obbligatorio iscriversi per esercitare attività di accertamento e valutazione economica dei danni agli immobili assicurati causati da eventi calamitosi. Ai fini dell’iscrizione sono richiesti specifici requisiti e l’assoggettamento ad un regime disciplinare ad hoc.
La Rete delle Professioni Tecniche, organismo che rappresenta oltre 500.000 professionisti tecnici iscritti agli Albi, esprime contrarietà all’istituzione di questo Albo speciale, così come previsto dal DL, dal momento che essa confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte, già ampiamente in possesso delle necessarie competenze qualificate.
La RPT fa notare come le attività di accertamento tecnico, valutazione strutturale, analisi del danno e stima economica siano riservate alle professioni tecniche regolamentate. Esse coincidono con l’accertamento del danno edilizio e strutturale e la valutazione tecnico‑economica dei costi di ripristino.
Inoltre, quanto previsto dall’art.19 del suddetto Decreto Legge solleva forti dubbi sulla sua legittimità costituzionale. La stessa Corte costituzionale, infatti, ha ripetutamente affermato che l’esame di Stato rappresenta la principale garanzia per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, precisando che eventuali restrizioni ulteriori devono attenersi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Di conseguenza, l’introduzione di un’ulteriore prova di idoneità per l’esercizio di attività già ricomprese nelle competenze dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi determinerebbe una inutile duplicazione dei percorsi abilitanti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che le attività tecniche inerenti alla sicurezza e all’integrità degli immobili sono riservate alle professioni regolamentate e non è ammissibile istituire figure parallele incaricate di espletare le medesime prestazioni.
La RPT evidenzia che gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali devono già rispettare specifici obblighi (aggiornamento professionale, assicurazione, controllo deontologico), con l’assoggettamento ad un proprio regime disciplinare. Pertanto la creazione di un sistema alternativo di abilitazione e controllo risulta decisamente superfluo.
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