Cristian Caschili, 38 anni, era stato condannato per peculato per essersi appropriato di 417.717 euro come concessionario del servizio ricevitoria del Lotto. La sentenza del giudice per le udienze preliminari, pronunciata il 16 aprile 2025, prevedeva 2 anni di reclusione, sostituiti da 730 giorni di lavori di pubblica utilità, ma aveva omesso di applicare due elementi fondamentali: la confisca del profitto illecito e la pena accessoria della riparazione pecuniaria.
A sollevare la questione era stato il Procuratore generale, Luigi Patronaggio, che aveva impugnato la sentenza sostenendo la mancata applicazione di questi obblighi. La Cassazione ha accolto il ricorso, ordinando un nuovo processo limitato a questi due aspetti della condanna. “Nel caso di condanna per peculato è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo”, scrive la Suprema Corte, ribadendo l’obbligatorietà della misura.
L’avvocato difensore di Caschili, Claudio Barbieri, dovrà seguire la nuova fase processuale che, come chiarisce la Corte, riguarda esclusivamente la confisca e la riparazione pecuniaria. La vicenda resta tuttavia legata a una questione di legittimità costituzionale, in quanto la doppia imposizione di confisca e riparazione potrebbe configurare una duplicazione sanzionatoria, un tema su cui la Corte si è già pronunciata in passato.
Il caso di Caschili evidenzia come anche sentenze definitive possano subire modifiche parziali quando vi siano omissioni procedurali o errori nell’applicazione delle pene accessorie, confermando l’importanza di garantire l’equilibrio tra punizione e correttezza giuridica.
Seguici su
Aggiungi sardegnatomorrow.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.