La disciplina delle autorizzazioni ambientali per gli impianti da fonti rinnovabili torna al centro del confronto istituzionale. Con la sentenza n. 88 del 2026, la Corte costituzionale ha accolto i conflitti promossi dalla Regione Sardegna, annullando una serie di decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relativi alle valutazioni di impatto ambientale (VIA).
I provvedimenti contestati riguardavano progetti di impianti agrivoltaici nelle province di Oristano e Sassari e, secondo quanto ricostruito dalla Corte, erano stati adottati senza considerare la legge regionale sarda n. 20 del 2024, che individua le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER.
Secondo l’Amministrazione statale, la normativa regionale avrebbe dovuto essere disapplicata in quanto potenzialmente in contrasto con gli obiettivi europei di transizione energetica e diffusione delle fonti “pulite”. Tuttavia, la Corte ha respinto questa impostazione, riaffermando un principio cardine dell’ordinamento costituzionale.
Nel testo della decisione si richiama infatti che il sistema delineato dagli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione prevede un controllo successivo sulle leggi regionali, le quali restano efficaci e applicabili fino a un’eventuale pronuncia di illegittimità da parte della Consulta. Solo tale decisione determina la cessazione degli effetti della norma.
Il passaggio è dirimente: le amministrazioni statali non possono autonomamente disapplicare la legislazione regionale vigente sulla base di una valutazione di presunta incostituzionalità.
La Corte ha quindi stabilito che non spettava al Ministero adottare i decreti VIA contestati senza tenere conto della normativa regionale in vigore, ribadendo la centralità del sistema di garanzie costituzionali nel rapporto tra Stato e Regioni.
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